lentepubblica


Voluntary Disclosure: disponibile fac-simile del Waiver definitivo

lentepubblica.it • 22 Maggio 2015

Voluntary-Disclosure-2Disponibile, sul sito delle Entrate, la versione definitiva del fac-simile del waiver (e relative istruzioni), ossia dell’atto con cui i contribuenti italiani, che aderiscono alla voluntary disclosure, autorizzano gli intermediari finanziari esteri a trasmettere all’Agenzia tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria. Va utilizzato in caso di capitali e attività detenuti o trasferiti in un Paese non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, con il quale non esistono accordi di scambio automatico delle informazioni.

 

Il fac-simile definitivo mette da parte la bozza, a disposizione di operatori e professionisti dallo scorso 30 aprile per eventuali suggerimenti.

 

I vantaggi del waiver

 

Chi accetta di collaborare con l’Amministrazione finanziaria e di rientrare nelle regole del monitoraggio fiscale utilizzando il waiver, pur non trasferendo i suoi interessi in un Paese con cui vige lo scambio automatico delle informazioni, usufruisce della riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi (articolo 4 del Dl 167/1990).

 

Inoltre, nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute o trasferite in Svizzera, Liechtenstein o nel Principato di Monaco (che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni fiscali secondo gli standard Ocse entro il 2 marzo 2015), non viene applicato il raddoppio dei termini di accertamento. È un ulteriore beneficio previsto per l’emersione di capitali depositati in Paesi che hanno firmato convenzioni, conformi ai criteri Ocse, prima di quella data.

 

Quando, come, chi

 

L’autorizzazione ha efficacia fino a quando il cliente mantiene i rapporti con la banca o fino al giorno in cui diventa superflua per l’entrata in vigore di accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni tra lo Stato dell’intermediario finanziario e l’Italia, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, oppure di uno strumento giuridico conforme allo standard stabilito dal medesimo organismo europeo in materia di condivisione di informazioni sui conti finanziari.

 

Va poi segnalato che, per le attività detenute o trasferite in Svizzera, in Liechtenstein e nel Principato di Monaco, il waiver perderà efficacia dall’entrata in vigore degli accordi in materia firmati con l’Italia, rispettivamente, il 23 febbraio, il 26 febbraio e il 2 marzo 2015, o, se anteriore, con la concreta attuazione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.

 

Al seguito dei capitali

 

Il waiver riguarda, quindi, le operazioni interessate dalla voluntary disclosure. L’autorizzazione deve essere rilasciata all’intermediario estero che controfirma l’originale. A questo punto, l’atto va presentato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Nel caso di spostamento dei conti correnti o altri depositi, l’interessato ha tempo 30 giorni dal trasferimento per autorizzare il nuovo intermediario finanziario alla trasmissione dei dati al Fisco italiano.

 

Il fac-simile da vicino

 

Il modello pubblicato oggi on line, è composto di due parti: la prima è indirizzata all’intermediario e deve essere compilata dal contribuente; con la seconda, l’intermediario dichiara di aver accettato l’autorizzazione del suo cliente. Il rappresentante dell’operatore finanziario che controfirma il waiver, deve attestare di aver preso visione dell’autorizzazione e di assicurare che l’intermediario soddisfi le richieste dell’Agenzia delle Entrate.

 

Nell prima parte, i campi da riempire riguardano, tra gli altri, i dati identificativi della banca, i tipi di rapporti oggetto della procedura di emersione (conto corrente, conto fiduciario, eccetera), i dati del soggetto a cui è intestata formalmente la relazione bancaria e quelli dell’effettivo beneficiario, la data di apertura, eventuali procure, il periodo di validità.

 

Nella seconda parte, oltre alle informazione utili a identificare le parti, deve essere precisato l’indirizzo, compreso quello di posta elettronica, a cui l’Amministrazione finanziaria deve inviare le richieste.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Anna Maria Badiali
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments